Sulla questione consulenti a titolo gratuito, in generale, con tutto il rispetto per le loro persone e professionalità, ci sovviene una citazione di Henry David Thoreau che nel 1845 disse a proposito di gratuite prestazioni di bene ”Se sapessi per certo che qualcuno sta venendo a casa mia col deliberato proposito di farmi del bene, scapperei a gambe levate.”
Forse perché pensava, a torto o a ragione, che alla fine quel bene ricevuto gli sarebbe costato troppo …
Bene, al Comune di Marsala, è arrivato anche il consulente esterno esperto in diritto penale. Consulente a titolo gratuito con titolarità di rimborso spese … che è cosa ben diversa di quanto va dicendo Giulia Adamo, cioè che è un piacere assistere al fatto che “professionisti” seri e capaci si mettono gratuitamente a disposizione della città … !
Se è a titolo gratuito non devono esserci rimborsi spese che alla fine diventano un vero e proprio onorario.
Giulia Adamo ha già un avvocato come consulente gratuito, l’avv. Antonio Sammartano, ora con Tranchida, stimato professionista marsalese, oltre alla stranezza della tipologia di consulenza –esperto in diritto penale, pensiamo ci siano forti dubbi di conflitto di interesse perché l’avvocato è marito dell’assessore Genna.
Insomma, un professionista consulente dell’Amministrazione dove la moglie ha un incarico di responsabilità politica. Dubbi quindi di conflitto di interessi ce ne sono abbastanza, di certo, questa nomina appare politicamente inopportuna.
In generale però, questi incarichi a titolo gratuito con diritto al rimborso spese, appaiono illegittimi perché alla fine i rimborsi spese costituiscono un costo per l’amministrazione per cui occorre che l’atto di nomina sia munito di apposita copertura finanziaria come chiarito dalla Regione Siciliana con la Circolare 19/2003 dell’Assessorato Regionale al Bilancio.
Vedasi anche Corte dei Conti Calabria (sez. controllo in sede consultiva deliberazione n. 395 del 2.8.2010 – pubblicato su “Norma” del 28.10.1010), che ha dichiarato ” inammissibile la nomina di personale a l l ’ ufficio staff con riconoscimento del solo rimborso delle spese sostenute e con esclusione di qualsiasi compenso per l’attività svolta, perché incompatibile con l’art. 90 del T.U.E.L. (il quale dispone che al personale assunto con contratto di lavoro a t.d. si applichi il C.C.N.L. del personale degli enti locali) definendo tale norma imperativa e inderogabile.
Questo parere, pur riferendosi a personale assunto con contratto a lavoro subordinato, fissa tuttavia il principio secondo il quale quando la norma prevede il metodo di calcolo del compenso da corrispondere non è derogabile da parte della P.A..
Ne discende che, ove la legge espressamente preveda il compenso (definito in questo caso rimborso spese) da riconoscere ai consulenti/esperti, in applicazione del principio prima citato, è illegittimo l’incarico loro conferito gratuitamente”.
E la Regione Siciliana questo l’aveva detto nel 2003 …
Ma tanto tempo è passato …
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