Come ampiamente previsto, la CSI Italia ha presentato ricorso per sospensiva al TAR Sicilia avverso le “procedure” adottate dall’Istituzione Marsala Schola per la questione relativa alla gara d’appalto, alla revoca, alla trattativa privata e all’assegnazione della stessa alla Cooperativa Letizia in ATI con Mothia Lines.
Copia del ricorso è stata notificata a Marsala Schola, al Comune di Marsala, a Mothia Lines e Cooperativa Letizia.
Come da previsioni, con il ricorso al TAR, la CSI Italia rappresenta la illogicità del comportamento di Marsala Schola ed in particolare la violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui all’art.15 del capitolato speciale d’appalto – la violazione dell’art.18 della l. n.241/90 come recepita dalla legge regionale n.10/91 e successive modificazioni ed integrazioni , la violazione e falsa applicazione dell’art 43 del dpr n.445/2000 – l’eccesso di potere per contraddittorieta’ tra atti successivi della pubblica amministrazione –ed illogicita’ arbitrio ingiustizia manifesta.
Nel merito, la CSI contesta innanzi tutto l’illecita revoca dell’appalto adottata senza che nel bando di gara e/o CSA vi fosse alcuna specifica previsione in tal senso nel caso di non “adeguamento” dei contratti a condizioni “non” inferiori a quelle del CCNL autoferrotranvieri.
Di conseguenza, viene contestata la trattativa privata adottata da Marsala Schola in palese violazione delle norme di legge che prevedono che tale procedura può essere adottata solo “in presenza” di particolari condizioni che nel caso di specie non sussistevano.
La CSI contesta anche il fatto di non essere stata ammessa alla gara malgrado abbia fatto esplicita richiesta in tal senso.
Oltre al ricorso al TAR, la CSI Italia ci fa sapere di aver dato ai suoi legali mandato per adire nelle sedi competenti per il risarcimento del danno patrimoniale e di immagine subito per effetto delle decisioni adottate da Marsala Schola.
Al di là del merito delle questioni poste dalla CSI Italia al TAR Sicilia, il problema Marsala Schola che è stato tenuto di basso profilo e soprattutto non attenzionato da chi aveva e ha l’obbligo di intervenire, esplode ancora una volta ed ancora una volta, per un bando di gara, c’è il solito ricorso al TAR.
Ed ancora qualcuno continua ad affermare che questa è una istituzione che palesa trasparenza, efficienza e diritto.
TESTO DEL RICORSO AL TAR
ECC.MO TAR SICILIA PALERMO
RICORSO
della CSI Italia scrl con sede in Sciacca …………….. in persona del legale rappresentante pro tempore —————————-, elettivamente domiciliata in Palermo —————————dell’avv. Girolamo Rubino dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato a margine al presente atto sia unitamente che disgiuntamente agli avv.ti Lucia Alfieri e Leonardo Cucchiara
CONTRO
Il Comune di Marsala in persona del legale rappresentante pro tempore
l’istituzione comunale “Marsala schola” in persona del legale rappresentante pro tempore
E NEI CONFRONTI
Dell’ATI coop. sociale “ Letizia” – Mothia Lines viaggi sas di Basile Gaetano in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato presso la sede
PER L’ANNULLAMENTO ( PREVIA SOSPENSIONE)
del provvedimento n.29 del 21.12.2010, trasmesso con nota prot. n.4990 del 21.12.2010, con cui l’amministrazione resistente ha revocato l’aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico già disposta in favore dell’odierna ricorrente;
del bando con cui l’ amministrazione resistente a seguito della revoca di cui sopra, adducendo ragioni d’urgenza (per vero inesistenti) ha indetto una nuova gara a trattativa privata per l’aggiudicazione del medesimo servizio, omettendo di invitare la ricorrente, sebbene la stessa ne avesse fatto richiesta;
del verbale di aggiudicazione relativo alla predetta gara nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata;
dell’art.15 del capitolato speciale d’appalto ove inteso nel senso preteso dall’amministrazione, ovvero nel senso di imporre a pena di risoluzione del contratto la produzione di contratti individuali di lavoro recanti le condizioni del ccnl degli autoferrotranviari, nonché
della nota prot. n. 195 del 12.01.2011 con cui l’amministrazione comunale ha disposto l’incameramento della cauzione
FATTO
Con bando di gara ritualmente pubblicato l’amministrazione resistente ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2010-2011 con un importo a base d’asta pari ad € 1.250.000,00.
Giova sin d’ora precisare che il capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in questione, al punto 15, reiterando la medesima disposizione già inserita nei capitolati relativi ai pregressi affidamenti del servizio in commento, onerava il soggetto aggiudicatario “ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e soci lavoratori occupati nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste per il personale dal contratto collettivo di lavoro autoferrotranvieri e trasporto pubblico locale…”
Al comma 10 del medesimo punto 15, si prescriveva altresì l’obbligo in capo al soggetto aggiudicatario di produrre prima dell’esecuzione del servizio: 1) l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio con indicazione del tipo di rapporto contrattuale instaurato; 2) copia delle patenti di guida d k e dei cqc degli autisti 3) copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale dipendente o addetto.
L’omessa presentazione dei documenti suindicati veniva espressamente sanzionata con la risoluzione immediata del rapporto.
Dal tenore letterale delle previsioni sopra riportate risulta evidente che la volontà della stazione appaltante, così come obiettivizzatasi nella lex specialis, è quella di garantire ai lavoratori un trattamento non inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva del settore autoferrotranvieri, e non anche, di contro, la ben diversa volontà di imporre l’applicazione del detto contratto, non rinvenendosi per vero alcun obbligo in tal senso.
Appare altresì evidente come la sanzione della risoluzione contrattuale dovesse ritenersi operante solo in caso di omessa produzione della documentazione sopra richiamata, indipendentemente dal contenuto di siffatta documentazione.
Ebbene, come si vedrà oltre, l’amministrazione resistente, fornendo una arbitraria e quanto mai illogica interpretazione delle richiamate disposizioni del capitolato d’appalto, ha ritenuto di poter revocare l’aggiudicazione già disposta in favore dell’odierna ricorrente sebbene la stessa avesse puntualmente adempiuto all’onere di produzione documentale secondo le modalità prescritte dal capitolato.
Ed infatti la ricorrente, a seguito dell’aggiudicazione, oltre ad avviare l’esecuzione del servizio anticipatamente rispetto alla stipula del contratto – attesa l’urgenza rappresentata dall’amministrazione appaltante – ha provveduto poi a trasmettere le copie dei contratti di lavoro stipulati con il personale impiegato unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dal capitolato, all’uopo tuttavia rappresentando all’amministrazione che trattavasi di documentazione già in possesso della stessa, in ragione delle precedenti aggiudicazioni del medesimo servizio, del pari disposte in favore della ricorrente e relative agli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010.
La ricorrente, peraltro, fornendo tutti gli opportuni chiarimenti in ordine alla tipologia del rapporto contrattuale intercorrente con i lavoratori dipendenti, e ribadendo che detto rapporto di lavoro era stato sino a quel momento pienamente accettato e ritenuto dall’amministrazione rispondente alle prescrizioni degli analoghi capitolati d’appalto predisposti per le precedenti aggiudicazioni, si rendeva comunque pienamente disponibile a rimodulare il rapporto contrattuale anche nel corso dell’esecuzione del servizio previa, tuttavia, il doveroso coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, trattandosi di rapporti di lavoro già avviati da tempo.
Ed in effetti la medesima ricorrente, mantenendo l’impegno assunto con la stazione appaltante, avviava le trattative sindacali preliminari alla rimodulazione del monte ore complessivamente svolto dai lavoratori dipendenti, ( che tuttavia era già attestato a 24 h settimanali) per l’effetto richiedendo alla stazione appaltante (con nota del 10.12.2010) di voler fornire la valutazione del costo del lavoro effettuata in fase di predisposizione della gara d’appalto.
Giova tuttavia altresì chiarire che la ricorrente, aveva altresì sollecitato la stazione appaltante a voler addivenire alla stipula del contratto di appalto, e che l’amministrazione rimaneva al riguardo del tutto inadempiente, tanto da indurre la ricorrente a formalizzare ai sensi e per gli effetti dell’art.11 del D.lvo n.163/2006 lo scioglimento del vincolo intercorrente con l’amministrazione e sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Nondimeno l’amministrazione resistente, sia pur a fronte dell’intervenuto adempimento da parte della ricorrente di tutti gli incombenti prescritti dal capitolato, con la nota in epigrafe indicata disponeva comunque la revoca dell’aggiudicazione assumendo (per vero del tutto illegittimamente) che la ricorrente avesse omesso di produrre la documentazione richiesta, e che a causa di tale inadempimento non si era provveduto alla tempestiva stipula del contratto di appalto.
Segnatamente, ad avviso della stazione appaltante i contratti individuali di lavoro presentati dalla ricorrente non sarebbero risultati conformi alle previsioni del capitolato speciale d’appalto per l’anno 2010-2011, “quanto al rispetto dell’impiego di ciascuno dei dipendenti per 24 h settimanali e l’adeguamento dell’aliquota oraria al CNNL autoferrotranvieri”.
E ciò in patente spregio all’effettivo tenore del capitolato che, viceversa, come sopra chiarito, non imponeva che i contratti di lavoro contenessero le precise condizioni del CNNL autoferrotranvieri, limitandosi esclusivamente ad imporre l’applicazione di condizioni contrattuali “non inferiori” rispetto a quelle della contrattazione degli autoferrotranvieri.
Per di più la medesima amministrazione resistente, assumendo sussistenti ragioni d’urgenza (per vero imputabili esclusivamente all’illegittimo provvedimento di revoca adottato e non anche ad inadempienze della ricorrente) provvedeva ad indire nuova gara a trattativa privata, omettendo peraltro di invitarvi la ricorrente sebbene la stessa ne avesse fatto espressa richiesta.
Ad oggi siffatta nuova gara si è conclusa con l’aggiudicazione in favore della controinteressata.
Donde il presente gravame che si affida alle seguenti ragioni di
DIRITTO
violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui all’art.15 del capitolato speciale d’appalto – violazione dell’art.18 della l. n.241/90 come recepita dalla legge regionale n.10/91 e succ modi e integr. violazione e falsa applicazione dell’art 43 del dpr n.445/2000 – eccesso di potere per contraddittorieta’ tra atti successivi della pubblica amministrazione – illogicita’ arbitrio ingiustizia manifesta
Come accennato in narrativa, nel caso in esame l’amministrazione resistente, accedendo ad un’interpretazione del tutto arbitraria delle previsioni del capitolato speciale d’appalto, ha ritenuto che l’impresa ricorrente fosse rimasta inadempiente rispetto all’onere di produzione documentale ivi prescritto, per l’effetto assumendo sussistenti i presupposti per addivenire alla revoca dell’aggiudicazione.
Ad avviso dell’amministrazione, infatti, il Capitolato speciale d’appalto avrebbe imposto all’aggiudicatario di consegnare “copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale dipendente conformi alle previsioni inderogabili del capitolato nella parte relativa all’applicazione al personale di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dal CCNL autoferrotranviari e di un orario settimanale minimo di lavoro per ciascun dipendente di ore 24”.
Sempre a dire dell’amministrazione, la mancata consegna di contratti di lavoro aventi il prefato contenuto avrebbe implicato la risoluzione del rapporto nelle more intercorso con l’amministrazione a seguito dell’aggiudicazione ( contratto o anticipata consegna del servizio).
Ora, a ben vedere, la determinazione assunta dall’amministrazione appare adottata in assenza dei necessari ed indefettibili presupposti giuridici e fattuali.
Ed infatti il capitolato speciale d’appalto, contrariamente a quanto “frettolosamente” asserito dall’amministrazione, lungi dal prescrivere in modo tassativo ed inderogabile il contenuto della documentazione afferente il personale impiegato presso la ditta aggiudicataria, si limitava solo a richiedere copia dei contratti di lavoro oltre all’indicazione dell’elenco nominativo del personale impiegato.
Come infatti accennato in narrativa a mente della previsione di cui all’art.15 del capitolato l’aggiudicatario avrebbe dovuto presentare a pena di risoluzione del rapporto contrattuale: : 1) l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio con indicazione del tipo di rapporto contrattuale instaurato; 2) copia delle patenti di guida D K e dei CQC degli autisti 3) copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale dipendente o addetto.
Si tratta, pertanto, di un elenco di documenti da cui in nessun caso è dato evincere indicazione alcuna circa l’effettivo contenuto che tali documenti avrebbero dovuto possedere.
E l’impresa ricorrente, non solo ha provveduto, a seguito della richiesta formulata dall’amministrazione, ad inoltrare copia della predetta documentazione, ma ha al contempo precisato e chiarito più volte che la documentazione in questione era già in possesso della medesima stazione appaltante, avendo la ricorrente espletato l’analogo servizio nei precedenti anni scolastici, ed avendo pertanto la stessa già assunto da diversi anni il personale dipendente addetto all’espletamento del servizio medesimo.
Ciò posto, certamente illegittimo e meritevole di annullamento appare sotto tale profilo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione in quanto adottato in spregio alle stesse previsioni del capitolato speciale d’appalto del tutto travisate dall’amministrazione resistente, la dove ha ritenuto di poter sanzionare la pretesa difformità tra il contenuto della documentazione prodotta dalla ricorrente rispetto al contenuto asseritamente imposto dalla lex specialis, omettendo del tutto di considerare che, viceversa, la sanzione era riconnessa esclusivamente all’omessa produzione dei documenti e non anche alla valutazione del loro contenuto.
Nel caso in esame, pertanto, l’amministrazione resistente, disattendendo i noti canoni di ermeneutica posti a presidio e garanzia di una corretta applicazione della lex specialis, si è spinta sin’anche a rinvenire significati del tutto inespressi, per l’effetto, da un lato, ritenendo comminabile in via estensiva la sanzione della revoca dell’aggiudicazione anche ad ipotesi non espressamente prescritta, dall’altro, a pretendere che il contenuto della documentazione prodotta dall’aggiudicatario dovesse avere un tenore anch’esso invero non richiesto dalla medesima lex specialis.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che:“Nelle procedure ad evidenza pubblica le clausole di esclusione, poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara, sono di stretta interpretazione dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione; pertanto le norme di legge e di bando, che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche, devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41, cost., oltre che dal Trattato comunitario”. (Consiglio Stato, sez. V, 21/05/2010, n. 3213)
Viceversa, accedendo all’interpretazione fornita dall’amministrazione resistente, certamente illegittima si appaleserebbe la clausola di cui al punto 15 del capitolato ove intesa nel senso di imporre a pena di revoca dell’aggiudicazione la produzione di contratti di lavoro individuali recanti l’applicazione del Contratto collettivo degli autoferrotranvieri ed un monte ore settimanale non inferiore a 24 ore.
Una clausola di tal fatta avrebbe certamente leso il principio di massima partecipazione dei concorrenti, ed avrebbe precluso la stessa partecipazione della ricorrente la quale, viceversa, ha ritenuto di possedere tutti i requisiti di partecipazione anche in forza delle precedenti aggiudicazioni già disposte in suo favore dalla medesima amministrazione resistente.
Siffatta clausola apparirebbe del tutto illogica non sussistendo alcuna ragione per ritenere obbligatoria ed inderogabile l’applicazione “ tout court” ai lavoratori del Contratto degli autoferrotranvieri, ben potendo viceversa sussistere una formula contrattuale che, pur non essendo identica, tuttavia garantisca (come nel caso dell’impresa ricorrente) ai lavoratori condizioni economico lavorative non inferiori, anche a fronte di una maggiore elasticità nella modulazione dell’orario di lavoro in base alle esigenze di servizio.
E tale pare essere l’effettiva volontà della stazione appaltante desumibile da un’interpretazione letterale delle previsioni del capitolato che, lungi dal richiedere l’applicazione di una specifica tipologia contrattuale, (contratto autoferrotranvieri) assurgono detta tipologia a mero parametro di riferimento nella stipula dei contratti, prescrivendo esclusivamente l’onere di garantire condizioni di lavoro complessivamente non inferiori a quelle ivi prescritte.
In tal senso l’operato della ricorrente deve ritenersi del tutto conforme alle cennate previsioni, avendo la stessa prodotto i contratti di lavoro dei propri dipendenti, unitamente alle giustificazioni relative alle condizioni contrattuali praticate che in nulla risultano inferiori o irreparabilmente difformi rispetto alla contrattazione degli autoferrotranvieri.
A ciò si aggiunga che in ogni caso la documentazione in questione, come sopra accennato, era già in possesso dell’amministrazione; conseguentemente la stessa, in ossequio ai principi sanciti dal legislatore con le norme sopra calendate, avrebbe dovuto provvedere ad acquisire presso i propri uffici siffatta documentazione piuttosto che onerare la società ricorrente ad effettuare una nuova produzione in tal modo aggravando inutilmente il procedimento di che trattasi.
Si ricorda infatti che la società ricorrente aveva già espletato il medesimo servizio con riferimento ai precedenti anni scolastici a far data dall’anno 2007.
Siffatta circostanza assume certamente pregio nel caso in esame atteso che, non solo assevera il possesso della documentazione in questione da parte dell’amministrazione, (posto che il capitolato delle precedenti gare onerava ad analoga produzione) ma altresì attesta l’idoneità della ricorrente ad espletare il servizio in questione anche sotto il profilo delle condizioni praticate ai lavoratori assunti.
A ben vedere infatti i capitolati relativi alle analoghe gare indette negli anni precedenti in nulla divergono rispetto a quello oggi asseritamente disatteso.
Non si comprende pertanto sulla base di quali nuovi argomenti l’amministrazione resistente che sino ad oggi aveva ritenuto conveniente e vantaggioso avvalersi della società ricorrente, assumendo congrue le condizioni di lavoro dalla stessa praticate ai lavoratori dipendenti, abbia poi improvvisamente, a fronte di immutate situazioni di fatto, ritenuto non idonei i contratti dalla stessa presentati (e peraltro già noti).
Ciò appare ancor più singolare ove si consideri peraltro che la società ricorrente ha più volte esplicitato all’amministrazione la tipologia contrattuale applicata e comunque la conformità della stessa rispetto ai parametri previsti dal Contratto collettivo degli autoferrotranvieri in tal modo dimostrando la conformità alle prescrizioni del capitolato.
In ordine poi al monte ore applicato, la medesima ricorrente aveva altresì chiarito che anche a tenore del contratto applicato (ovvero CCNL imprese multiservizi) il monte ore settimanale per ciascun lavoratore raggiungeva ampiamente le 24 ore prescritte dal contratto degli autoferrotranvieri.
La ricorrente ha altresì evidenziato che, comunque, trattandosi di rapporti di lavori instaurati in data antecedente rispetto all’adozione del predetto capitolato, poteva addivenirsi ad una modifica delle condizioni contrattuali solo previa obbligatoria consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria non potendosi provvedere ad una modifica unilaterale di rapporti di lavoro già in corso da anni.
Ma ciò ferma restando la piena ottemperanza alle previsioni del capitolato atteso che le condizioni della contrattazione applicata dalla ricorrente, per quanto sopra precisato, non possono in alcun caso ritenersi inferiori rispetto al contratto indicato nel capitolato speciale d’appalto.
Donde la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 57 DEL D.LVO N.163/2006 – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO – INGIUSTIZIA MANIFESTA
Del pari illegittimi gli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione resistente a seguito della disposta revoca dell’aggiudicazione.
Ed infatti non ricorrevano affatto nel caso in esame i presupposti tassativamente prescritti per l’indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art 57 D.lvo n.163/2006.
A mente della calendata previsione può accedersi a tale tipologia di affidamento nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
L’amministrazione nel caso in esame adduce, di contro, infondate ragioni di urgenza che in ipotesi avrebbero legittimato siffatta procedura, là dove, viceversa, la pretesa urgenza, lungi da scaturire da eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione (siccome richiesto dalla normativa in commento) è stata causata proprio dall’inopinato agere della medesima e dall’illegittima revoca di un affidamento già disposto e già in corso di esecuzione.
Né potrebbe legittimare l’operato della stazione appaltante la volontà espressa dalla ricorrente di sciogliersi dal vincolo sorto per effetto dell’aggiudicazione ex art.11 D.lvo n.163/2006, dal momento che anche in questo caso la ricorrente aveva espressamente manifestato la propria volontà di proseguire l’esecuzione del servizio sino all’indizione ed all’espletamento nei modi ordinari della nuova procedura di gara.
Ne segue la palese illegittimità di tutti gli atti successivamente adottati dall’amministrazione resistente al fine di indire ed aggiudicare ad altro operatore il servizio di che trattasi, non ricorrendo – come sopra chiarito – alcuna ragione di urgenza tale da poter legittimare la procedura adottata dall’amministrazione resistente.
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Sotto diverso profilo, peraltro, gli impugnati provvedimenti della procedura che ha condotto all’aggiudicazione del servizio in favore dell’ATI controinteressata si appalesano illegittimi per aver l’amministrazione resistente omesso di invitare alla procedura l’odierna ricorrente e per aver omesso ogni riscontro alla domanda con cui la stessa ha chiesto di essere invitata.
È noto, di contro, che in caso di affidamento di pubblici servizi attraverso una gara informale, il precedente gestore si trova in una posizione qualificata e differenziata, che si esprime nella pretesa ad essere ulteriormente invitato o comunque a conoscere i motivi dell’omesso invito.
con la conseguenza che il mancato invito di questi deve ritenersi illegittimo. (ex plurimis T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 15/04/2008, n. 372)
Singolare altresì il modus operandi della stazione appaltante la dove ha di contro ammesso alla procedura e poi aggiudicato l’incanto in favore dell’ATI controinteressata sebbene la stessa, al pari della ricorrente, non fosse stata invitata a partecipare alla procedura ristretta.
ISTANZA CAUTELARE
da quanto precede emerge in modo inequivoco la sussistenza del fumus boni iuris a sostegno della pretesa azionata dall’impresa odierna ricorrente.
per quel che attiene al profilo del danno grave ed irreparabile, è appena il caso di osservare che nel caso di mancata sospensione dei provvedimenti impugnati, la ricorrente, pur possedendo tutti i requisiti per l’esecuzione del servizio in commento, si vedrebbe definitivamente privata della possibilità di proseguire l’espletamento di un servizio che peraltro sino ad oggi ha espletato per l’amministrazione odierna resistente.
E ciò vieppiù ove si consideri che ad oggi l’amministrazione ha già provveduto alla consegna del servizio in favore del nuovo aggiudicatario.
Per di più, con nota recapitata alla ricorrente in data 17 c.m l’amministrazione resistente ha altresì disposto l’incameramento della cauzione prestata dalla ricorrente all’atto della consegna del servizio.
alla luce di quanto sopra esposto
VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR
in sede cautelare, accogliere la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati adottando la misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi compresa la fissazione dell’udienza di merito.
nel merito accogliere il presente ricorso, e per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati nelle parti in epigrafe indicate
ordinare all’amministrazione di eseguire l’emittenda decisione.
con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.
Il contributo unificato per la presente controversia deve essere versato nella misura pari ad € 2.000,00
Palermo, 20 gennaio 2011
avv. Leonardo Cucchiara
avv. Lucia Alfieri
avv. Girolamo Rubino
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