La legislazione comunitaria, e non poteva essere diversamente, prevede tre misure principali di difesa commerciale.
La prima, cosiddetta “antidumping”, viene applicata nei confronti di importazioni effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese che praticano prezzi inferiori rispetto a quelli del loro paese d’origine.
La seconda, “antisovvenzione” viene invece applicata nei confronti delle importazioni che godono di aiuti e sovvenzioni da parte dei loro paesi d’origine.
Le misure di salvaguardia possono invece essere attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivante da flussi anomali di importazione.
“Possibile – si chiede il presidente della Confagricoltura siciliana, Gerardo Diana – che per la crisi che da quasi un anno ha colpito il grano duro non si sia pensato ad attivare uno di questi strumenti previsti dalla legislazione comunitaria”.
“La scorsa primavera – aggiunge il Presidente Diana – abbiamo lanciato l’allarme per il grano messicano che, esaurita la funzione di alimentare i suini perché colpiti dalla peste, avrebbe fatto rotta verso le coste italiane. Da allora le quotazioni del grano duro siciliano sono crollate, non superando mai la soglia dei 13 centesimi chilo”.
A differenza del passato in cui era sintomatico un rialzo delle quotazioni a distanza di qualche mese dalle operazioni di trebbiatura, in questa campagna il mercato non ha dato alcun segno di ripresa. Il tutto è evidentemente da collegare all’arrivo di un consistente numero di mercantili.
Trasportava grano anche la nave che puntava sulle secche della Maddalena: un disastro scongiurato dagli operatori della Guardia Costiera che hanno “svegliato” appena in tempo il timoniere.
“Se la tecnologia – si chiede Diana – è giunta a questi livelli, possibile che non si riesca a quantificare i flussi di prodotto in entrata nei nostri porti”.
La clausola di salvaguardia, disciplinata dal diritto comunitario, può essere attivata direttamente dalla Commissione o dietro segnalazione di uno o più Stati membri dell’U.E.
In caso di accertamento dell’esistenza di una grave crisi o di un pericolo imminente determinato da improvvise alterazioni dei flussi commerciali è consentita l’applicazione di dazi o di quote all’importazione nei confronti di un determinato prodotto allo scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione comunitaria.
Per il grano si è invece verificato l’effetto contrario e cioè l’abbassamento, a sette centesimi chilo, del prezzo di soglia per l’ingresso nella comunità.