Da decenni il servizio di scuolabus viene effettuato da aziende esterne all’amministrazione comunale con l’utilizzo di mezzi “immatricolati” per il Comune di Marsala.
Dal 2008 il servizio viene svolto dalla CSI Italia che si è aggiudicata gli ultimi due appalti con un ribasso sul prezzo d’asta inferiore all’uno per cento.
Il personale ha un contratto d’inquadramento economico che fa riferimento al CCNL delle imprese di servizi di pulizia integrati/Multiservizi che non potrebbe essere applicato al personale in servizio di scuolabus, ovvero di trasporto pubblico, in quanto il contratto di riferimento prevede :
……omissis
- Servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni
- Servizi di pulizia
- Servizi integrati in ambito fieristico,
- Servizi ausiliari in area scolastica
- Servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico, autobus, aeromobili, natanti, etc)
……omissis
Dalla descrizione delle attività previste nel CCNL si eivncerebbe che non si applicabile il contratto al personale in servizio “scuolabus” .
E ciò si aggiungerebbe alle irregolarità dovute alla previsione di una sospensione dell’attività lavorativa esclusa per legge e la condizione di una retribuzione rapportata all’effettiva attività lavorativa e non all’accordo orario contrattuale.
Per queste “anomalie” Marsala Schola, invierà alla CSI giuste contestazioni oltre a quelle già inviate , per inadempienza contrattuale. Questo è quanto affermato dalla dr.ssa caterina Adamo, pesidente del CdA di Marsala Schola durante la tramissione Sotto la Lente, andata in onda su Canale 2 il 19 gennaio scorso.
E’ strano però come un ente pubblico non si sia accorto in due anni di irregolarità nei contratti di una società che effettua un servizio pubblico. Chi doveva controllare? Chi sarà sanzionato per questa clamorosa “svista” ?
Attendiamo sviluppi ma nel frattempo c’è da segnalare un’altra anomalia. Secondo le disposizioni legislative, per essere iscritti all’albo degli autotrasportatori ed che in base a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, “2. Esercita l’attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall’articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo” e art 4 “. 1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritti nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974 ai fini dell’esercizio della relativa attività.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’albo di cui al comma 1. Il requisito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere al momento dell’immatricolazione di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui all’articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l’esercizio della relativa attività’.
4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere al momento dell’immatricolazione di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui all’articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza”.
Va da sé che per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori e la successiva autorizzazione all’attività di autotrasportatore, l’azienda deve essere “proprietaria degli automezzi per i quali viene rilasciata specifica autorizzazione all’uso pubblico” e il reddito d’azienda deve essere “esclusivo dell’attività di autotrasportatore – art. 5 comma 7 “7. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritti nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d’impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito”.
Da una verifica presso l’albo nazionale degli autotrasportatori, la CSI Italia appaltatrice del servizio di scuolabus che è attività di “autotrasporto” con mezzi in usufrutto, non risulterebbe iscritta. E questo è un requisito fondamentale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore.
Infine, da rilevare una prescrizione. I mezzi di servizio pubblico sono immatricolati per l’azienda / ente che ne fa richiesta e secondo l’interpretazione autentica delle disposizioni di legge, debbono essere “utilizzati” per il servizio di trasporto pubblico dall’azienda / ente che risulta intestatario del libretto di circolazione.
Quest’ultima prescrizione imporrebbe l’amministrazione comunale di effettuare il servizio di scuolabus in house, ovvero con proprio personale, oppure appaltare ad una azienda di servizio di autotrasporto che ha autobus propri …
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 395/2000 e Regolamento di attuazione D.M. 161/2005,
Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
“Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38). — Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, n. 393 (GU n. 147 del 23/06/1959)
TESTO UNICO DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 23 GIUGNO 1959)
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